Accesso civico
Data di aggiornamento della pagina: 21/04/2022
Riferimento normativo: Art. 5 c. 1, e c.2 d.lgs. n. 33/2013; art. 2 c.9 bis L.241/1990; linee guida ANAC F.O.I.A. (delibera 1390/2016)
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, è il diritto di ''chiunque'', anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul sito istituzionale pur avendone l'obbligo. La richiesta di accesso civico semplice può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza, che ha l'obbligo di pronunciarsi su di essa.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L'art. 5 comma 2 del DLGS 33/2013, ( cosiddetto ''decreto trasparenza'' ) ha definito una nuova tipologia di accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso della PA non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, volto a favorire ''forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche''( art 1 comma 1 decreto trasparenza) .
In particolare il richiamato art. 5 comma 2 prevede che ''chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti'.
L'art. 5 -bis dettaglia le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
nonché a tutela di interessi privati quali :
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Le forme di accesso sopra evidenziate vanno ad aggiungersi alla disciplina dell'accesso documentale (ex art. 22 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241) .
COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
Le richieste possono essere trasmesse attraverso specifici moduli (vedi fondo pagina) e presentate:
- Tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comuneortona.ch.it
- Consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ortona, Via Cavour, 1 - 66026 Ortona
- Invio con posta ordinaria > Il modulo potrà essere stampato, firmato e trasmesso mediante raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Ortona -Via Cavour n. 24 -66026 Ortona (CH) ;
La richiesta deve essere sottoscritta: con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.
Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
Responsabile PTCT :
Dr.ssa Evelina Di Fabio
e.difabio@comuneortona.ch.it
tel. 085 9057 203
Documenti allegati
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